STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) “FEDERAZIONE ITALIANA METAL DETECTING”
Art. 1: DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE
1.1 È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “FEDERAZIONE ITALIANA METAL DETECTING” (con sigla F.I.M.D. o FIMD) (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Federazione” o “Associazione”), con rispetto delle norme dettate dal Codice civile negli artt. 14-42 (nel particolare all’art. 36).
1.2 La denominazione “Federazione Italiana Metal Detecting”, con acronimo “FIMD” o “F.I.M.D.” e il logo della FIMD (raffigurato in calce al presente statuto), sono di esclusiva titolarità della Federazione e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente secondo l’apposito specifico regolamento interno “Utilizzo del logo FIMD”.
1.3 Essa è retta dal presente statuto, dalle vigenti norme in materia, dalle correlate regolamentazioni interne esecutive e non possiede personalità giuridica. L’acronimo “APS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dalla Federazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oppure all’iscrizione nell’attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.
1.4 La Federazione ha sede legale in CINISI (PA) via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 47/e. Questa potrà dotarsi di sedi operative secondarie e istituire organismi regionali e/o interregionali e/o eventualmente extraterritoriali (in altre Nazioni).
Art. 2: DEFINIZIONI, SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
2.1. Definizioni: a. per Metal Detecting si intende la pratica amatoriale di ricerca di oggetti erratici di natura metallica con l’ausilio del metal detector (denominato anche cercametalli), nel rispetto delle vigenti norme. La pratica del Metal Detecting può considerarsi sia un’attività con fini socio-culturali ed ecologico-ambientali, sia come attività ludico-sportiva; b. per Detectorista s’intende colui che pratica il metal detecting; c. per Metal Detecting Responsabile è intesa la pratica del Metal Detecting, attuata con particolare cura, attenzione (secondo precise norme di comportamento) e nel rispetto di quegli oggetti che scoperti fortuitamente ricadano, per caratteristiche e a norma del D.Lgs. n° 42 del 2004 (art.10), tra quelli identificabili quali Beni Culturali (per i quali è previsto attuare quanto all’art. 90 del citato D.Lgs.), e successive modificazioni.
2.2. Scopo: La Federazione è autonoma, libera, apolitica, aconfessionale, ed è membro ufficiale dello European Council for Metal Detecting (Consiglio Europeo del Metal Detecting – ECMD). Si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei diritti dell’Uomo, alle norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, alla Convenzione UNESCO del 1970, alla Convenzione della Valletta, di Faro e di Nicosia, alla convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, alla Convenzione Europea del Paesaggio, ai principi dell’ECMD e agli ideali del libero associazionismo. Non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ente non commerciale del Terzo Settore.
2.3. In considerazione dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata alla Federazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, la Federazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere A, D, E, F, I, K, T, U, V, W, Y, Z, dell’articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore. In particolare, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, può aderire ad Associazioni o Enti Culturali e/o sportivi di promozione sociale e con finalità assistenziali (riconosciuti dal CONI e non) per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività. Nella più ampia affermazione dei valori Federativi e di Promozione Sociale perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita, la Federazione:
a) è incentrata sulla tutela dei propri soci, dell’attività di Metal Detecting e per lo sviluppo dell’associazionismo a tutti i livelli;
b) ha come scopo associare (federare) entità provinciali, regionali e nazionali (club, gruppi, associazioni), che praticano il Metal Detecting difendendo i buoni principi alla base dello stesso;
c) svolge attività di promozione sociale atta alla salvaguardia e alla tutela dei Beni Culturali nazionali e/o internazionali;
d) riunisce privati cittadini, associazioni e club di Metal Detecting con il fine di consolidare il valore sociale e rappresentare i praticanti all’attività del Metal Detecting;
e) diffonde l’attività del Metal Detecting quale attività ludico-sportiva e socio-culturale, ecologica-ambientale, organizzando e partecipando a gare di Metal Detecting tra soci, tesserati e Associazioni/Club nazionali e internazionali;
f) promuove e realizza attività ludico-ricreative per rafforzare lo spirito e la coesione tra i propri soci, tesserati, appassionati e praticanti l’attività del Metal Detecting;
g) si propone di attuare attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nella predetta attività del Metal Detecting con l’intento ed il fine di assicurare piena consapevolezza delle peculiarità dell’attività e del quadro normativo nazionale ed internazionale al quale la stessa è sottoposta o dal quale può essere condizionata;
h) promuove ed attua iniziative (corsi, stage, riunioni, ecc..) anche editoriali, per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, legali, culturali e sportivi correlati e/o correlabili al Metal Detecting, incoraggia inoltre attività (sia teoriche che pratiche) sia di gruppo che svolte individualmente;
i) agisce nell’ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell’Unione Europea, nel Mondo, e può aderire a tutte quelle Organizzazioni ed attività nazionali ed internazionali che perseguono analoghe e simili finalità;
j) può avvalersi dei benefici fiscali previsti dal T.U.I.R. e da quanto previsto nell’ordinamento normativo italiano;
k) stipula convenzioni con Enti o Associazioni che perseguano finalità sportive, ricreative, culturali, e per regolamentare attività di comune interesse;
l) può stipulare accordi e protocolli d’intesa, collaborazione e/o supporto con altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni Istituzionali e non;
m) stipula convenzioni con terzi a favore della Federazione e dei propri Soci, attua inoltre in via esclusivamente strumentale e mai prevalente tutte le iniziative di natura commerciale, industriale e finanziaria, ritenute utili e necessarie per il conseguimento degli scopi sociali, quali gestire impianti, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative e assistenziali;
n) coopera e offre il proprio supporto alle Istituzioni (Forze dell’Ordine, Ministero della Cultura, Comando Generale per la TPC, Protezione Civile, Croce Rossa ed altre non espressamente citate), per la redazione e lo sviluppo di proposte, soluzioni e studi per la disciplina, la protezione ed il sostegno del Metal Detecting, individuando ed eventualmente implementando soluzioni alle problematiche afferenti alla salvaguardia e alla tutela dei Beni Culturali e all’utilizzo illecito del metal detector, o intervenendo in qualsiasi evento o attività, ove sia opportuno e auspicabile l’impiego del metal detector o l’expertise (professionalità) dei detectoristi.
2.4. La Federazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
2.5. La Federazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.6. La Federazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
2.7. La Federazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 3: PATRIMONIO ED ENTRATE
3.1. Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
3.2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività la Federazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
a) quote di iscrizione versati dai Soci, Associazioni e Club affiliati/federati ed eventuali corrispettivi per servizi istituzionali;
b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
e) Accedere a forme di credito e finanziamenti da Enti Pubblici e Privati e partecipare a bandi sia nazionali che europei.
3.3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Federazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Federazione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato al patrimonio della Federazione.
3.4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
3.5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.
Art. 4: SOCI / ENTI AFFILIATI
REQUISITI, OBBLIGHI STATUTARI E PROCEDURA DI AMMISSIONE
4.1. Possono far parte della Federazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
La Federazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette (7) persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la Federazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l’adesione alle finalità della Federazione, l’impegno a sostenerne gli scopi ed i principi, come anche gli obblighi del presente Statuto quali:
a) l’adozione e accettazione del “Codice Etico del Metal Detecting Responsabile” della FIMD;
b) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi della Federazione;
c) rispettare la legislazione italiana in materia di Beni Culturali e tutte le leggi e regolamenti nazionali e locali che disciplinano direttamente o indirettamente l’attività di Metal Detecting;
d) la conoscenza dei termini, delle definizioni e delle disposizioni contenute nei seguenti documenti e delle loro successive modificazioni:
- Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni Culturali e del paesaggio;
- Legge n° 78 del 7 marzo 2001 “Tutela del patrimonio storico della 1^ Guerra Mondiale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 75 del 30 marzo 2001;
- Normative relative alle apparecchiature per la rilevazione dei metalli;
- Art. 839 del C.C. “il sottosuolo e lo spazio sovrastante il suolo”;
- Artt. dal 927 al 932 del C.C. “oggetti smarriti e tesori”;
- Art. 614 del C.P. “Violazione di domicilio”;
- Art. 633 del C.P. “invasione di terreni ed edifici”;
- BUR (Bollettino Ufficiale Regionale) n° 49 del 26 giugno 2012 “disciplina sull’attività di raccolta dei cimeli e dei reperti mobili della grande guerra;
- Art. 5 sexies della legge provinciale n° 26 del 12 giugno 1975 (Provincia autonoma di Bolzano e Alto Adige);
- Legge n° 157 del 23 ottobre 2009;
- Art 5.1 del D.P.R. n° 285/90 (sul ritrovamento dei resti umani);
- Legge n° 22 del 9 marzo 2022.
- Art. 707-bis del C.P. “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli”.
4.2. La Federazione, a fronte degli scopi ed obiettivi citati, rigetta, condanna, e non condivide quanto segue:
a) qualsivoglia atto illecito contro il Patrimonio Culturale dello Stato italiano o di altre Nazioni;
b) la ricerca archeologica non autorizzata (ricerca ed escavazioni clandestine e/o illegali);
c) l’utilizzo del metal detector non in conformità a quanto stabilito dalle leggi nazionali, dalle norme comportamentali dettate dalla Federazione e sancite attraverso il proprio “Codice Etico del Metal Detecting Responsabile” e, quando impiegato all’Estero, dalle leggi locali;
d) qualsiasi forma di attività o comportamento che possa ledere la Federazione, l’attività del Metal Detecting o la categoria dei detectoristi in generale.
4.3. I soci si distinguono in:
a) Soci Fondatori – sono Soci Fondatori i creatori materiali della Federazione che, animati da spirito di iniziativa e passioni comuni ne hanno curato la nascita e ne auspicano la continuità; essi appaiono nell’Atto Costitutivo e possono ricoprire cariche Direttive;
b) Soci Onorari – sono eletti Soci Onorari gli Enti, gli Organismi, le persone fisiche e giuridiche nonché, in genere, i soggetti riconosciuti e non riconosciuti che vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo perché hanno acquisito eccezionali meriti verso la Federazione o eminenti titoli di prestigio personale nel campo morale, culturale, e dell’attività del metal detecting. I Soci Onorari non hanno diritto di voto; la loro nomina e votazione avverrà a scrutinio segreto e occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
c) Soci Benemeriti – Sono Soci Benemeriti coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. Risultano dall’elenco generale dei soci;
d) Soci Ordinari – Sono Soci Ordinari tutti coloro che, a seguito di procedura di associazione, sono stati ammessi a far parte della Federazione e a seguito del rilascio del relativo tesserino di Federazione. Per i minori è necessario l’assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale.
e) Soci Sostenitori – Sono Soci sostenitori coloro i quali contribuiscono al supporto dell’Associazione a mezzo di specifici apporti o contribuzioni. I soci sostenitori non hanno diritto di voto;
La qualifica di socio si ottiene attraverso la richiesta di tesseramento alla Federazione ed è subordinata al regolare versamento della quota sociale annuale, nonché delle contribuzioni straordinarie; essa è intrasmissibile e inalienabile.
4.4. La Federazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
4.5. Chi intende aderire alla Federazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità della Federazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
4.6. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano, entro trenta giorni al massimo, le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è prontamente efficace e determina l’immediata acquisizione da parte dell’istante della qualifica di socio. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera (fisica o elettronica), quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; in tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4.7. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
4.8. I soci esercitano i propri diritti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali della Federazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
4.9. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
4.10. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.
4.11. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
Art. 5: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO / ENTE AFFILIATO
5.1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
5.2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla Federazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
5.3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro i 30 giorni successivi alla scadenza annuale del tesseramento.
5.4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi della Federazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5.5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
5.6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati alla Federazione.
Art. 6: OBBLIGHI ASSICURATIVI
6.1. L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
6.2. L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 7: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
7.1. L’ordinamento interno della Federazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
7.2. Sono organi della Federazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo, composto da:
• il Presidente;
• il Vice Presidente;
• il Segretario e il Tesoriere;
• il Direttore Tecnico;
• i Consiglieri;
• l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
Art. 8: L’ASSEMBLEA
8.1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Federazione.
8.2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.
8.3. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza , dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
8.4. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
8.5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
8.6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8.7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di in caso di sua assenza, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8.8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
8.9. Le convocazioni, lo svolgimento e le votazioni sia dell’Assemblea che del Consiglio Direttivo possono attuarsi attraverso ausili informatici (online).
8.10. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.
8.11. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
8.12. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
8.13. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la metà più uno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
8.14. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento della Federazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
8.15. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. La Federazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
8.16. L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività della Federazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dalla Federazione;
g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
8.17. L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento della Federazione sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
9.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione della Federazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.
9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare; in questa prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
9.5 La rappresentanza legale della Federazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
9.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione. Ad esso competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
b) la fissazione delle quote associative;
c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione della Federazione;
d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della Federazione;
e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale la Federazione;
f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
j) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
9.9 Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
9.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
Art. 10: DECADENZA, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL CONSIGLIERE, E DEL PRESIDENTE
10.1 Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) fino al raggiungimento di tale limite, ai consiglieri dimissionari subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
c) il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto ai sensi del predetto articolo 10.
d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea Ordinaria.
10.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
10.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a) per dimissioni;
b) ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne per iscritto tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, competente ad esprimersi a maggioranza circa l’accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l’ufficiale nomina del subentrante da parte del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.
10.4 In questa ultima ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci, da celebrarsi nei successivi 30 giorni.
Art. 11: SEGRETARIO E TESORIERE
11.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
11.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Federazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
11.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.
Art. 12: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
12.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
12.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
12.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Federazione abbia entrate non superiori a Duecentoventimila Euro (220.000,00 €);
b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Federazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
12.4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un Milione di Euro (1.000.000,00 €), essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
12.5 Se la Federazione ha entrate annue superiori a Centomila Euro (100.000,00 €), essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
12.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 13: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
13.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.
13.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
13.3 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
13.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.
Art. 14: SCIOGLIMENTO
14.1 La Federazione ha durata illimitata.
14.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
14.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
14.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un’altra associazione di promozione sociale affiliata all’ASI, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
15.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e la Federazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 16: NORME APPLICABILI
16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
16.2 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.
16.3 Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria a adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell’iscrizione della Federazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.
16.4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
16.5 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare della Federazione che con esso si ponga in contrasto.
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