Veneto – Autorizzazione regionale raccolta cimeli grande guerra
Cari amici e soci della Federazione Italiana Metal Detecting,
vogliamo parlarvi, a proposito delle leggi che regolamentano la ricerca di oggetti che appartengono al nostro passato anche col metal detector (capirete perchè diciamo anche e non solo col MD), dell’“Autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio del Veneto di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ai sensi della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 (“Disciplina dell’attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra”). Conferma DGR n. 22/CR del 17 aprile 2012.”. Comunemente, ma in maniera impropria, chiamato da qualcuno di noi il “patentino per il metal detector” per la ricerca di cimeli della prima guerra mondiale in Veneto.
Di cosa Parleremo
Daremo alcune delucidazioni in merito a questa legge spiegando brevemente in che consiste questa autorizzazione, cosa regola, cosa possiamo e non possiamo fare con questa autorizzazione e come fare per ottenerla. Diciamo subito che non è un “patentino” che autorizza o regola l’uso del Metal Detector, il Metal Detector in Italia è uno strumento di libera vendita e di libero utilizzo, sempre che si seguano le indicazioni stabilite dalle leggi sulla tutela dei beni culturali e dei ritrovamenti bellici (trovate i link alla fine dell’articolo). Questo significa che potete usare il vostro Metal Detector nelle aree consentite senza avere questa autorizzazione purché non stiate ricercando cimeli della Prima Guerra Mondiale. Va da sé che potremmo trovare oggetti di quel periodo collegati alla guerra ma se non siamo in una zona espressamente conosciuta come teatro bellico i ritrovamenti potrebbero essere classificati come ritrovamenti fortuiti. Siamo propensi nel consigliarvi di richiedere questa autorizzazione visto i modici costi e visto che ne deriva tranquillità di movimento in aree che potremmo non conoscere come scenario bellico e quindi potrebbero farci incorrere in sanzioni visto che la legge non ammette ignoranza. Inoltre i costi possono essere ancora più contenuti richiedendo la stessa autorizzazione attraverso le associazioni accreditate dalla Regione.
Analizziamo paragrafo per paragrafo la legge
Prima di tutto partiamo dal motivo per cui la regione Veneto ha deciso di stabilire un autorizzazione usando le parole della giunta regionale:
“La nuova norma regolamenta […] la diffusa attività di recupero di residuati bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale.
Il territorio del Veneto, particolarmente nelle zone montane che furono teatro delle vicende belliche, è di grande interesse per il cd. “recuperante”, che sovente fa di questa attività una vera e propria passione. Si tratta di un fenomeno che non conosce flessioni, ma che si sta diffondendo anche tra i più giovani.
La ricerca dei reperti, finora svolta senza regolamentazione regionale, viene quindi regolata attraverso il meccanismo dell’autorizzazione, in modo da rispettare sia le esigenze di protezione e controllo sia per evitare di disperdere le informazioni raccolte sul patrimonio culturale e storico nei luoghi della Grande Guerra e dei ritrovati cimeli aventi diretta relazione con le operazioni belliche.
Il provvedimento rappresenta l’occasione per poter offrire uno strumento di stimolo a tutto il territorio, al n.e. di recuperare e studiare, là dove la sensibilità locale lo ritenesse opportuno, le testimonianze di una vicenda storica ancora viva e presente nel ricordo delle genti venete.”
Voglio precisare che la norma emessa dalla regione Veneto nasce dall’esigenza di aderire alla legislazione nazionale che, con la legge 78 del 7/3/2001 in materia di “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001, ha legiferato in materia di tutela del patrimonio storico relativo ai cimeli e reperti della prima guerra mondiale e ha dato alle regioni l’onere di dare disciplina all’attività della raccolta di reperti mobili della Grande Guerra. Questo significa che leggi simili potrebbero essere emesse anche in altre regioni ed in particolar modo in quelle regioni che sono state uno scenario importante della Grande Guerra.
Bella particolarmente la premessa. Usiamo ancora una volta le parole contenute nel testo: “Il provvedimento rappresenta l’occasione per poter offrire uno strumento di stimolo a tutto il territorio, al fine di recuperare e studiare, là dove la sensibilità locale lo ritenesse opportuno, le testimonianze di una vicenda storica ancora viva e presente nel ricordo delle genti venete. Con la L.R. 17/11 fornisce nuovo stimolo al coinvolgimento di tutti, allo scopo di rendere onore a quanti hanno patito le tristezze e le sofferenze della guerra, mediante il ricordo e il coinvolgimento di coloro saranno richiamati in quei luoghi non per un superficiale approccio turistico o di mero collezionismo, ma per una “passione” densa di emozioni e di significati, in grado di arricchire e migliorare lo spirito di giovani e meno giovani.” Leggere questa premessa risveglia la nostra “passione” al fine di rendere il nostro hobby ancora più istruttivo e gratificante. Ricordare quel periodo storico è importante al fine di non ripetere una tale barbarie. Molto più che andare in giro a spazzolare semplicemente per ritrovare dei cimeli che possono arricchire la nostra collezione, ma diventa un vero e proprio tributo alla storia che grazie anche alle regolamentazioni come queste ci rendono parte attiva di questo percorso di presa coscienza del passato. La FIMD più volte ha già avuto il piacere di consegnare ai legittimi proprietari piastrine di soldati morti durante la seconda guerra mondiale o piastrine smarrite. Quindi sappiamo bene come può essere gratificante dare il giusto riconoscimento alla storia.
Ecco perchè la premessa conclude dicendo a coloro che vorranno avere l’autorizzazione e alle associazioni che sono tenute a far conoscere ai propri membri le leggi e aiutarli a rispettarle: “Il rilascio dell’autorizzazione regionale richiede a chi ne fa domanda questo spirito: colui che viene autorizzato deve essere consapevole di esercitare un’attività che necessita di molta attenzione, cura, conoscenza e rispetto.
Le formalità di richiesta e rilascio sono state volutamente ridotte al minimo, considerando che le numerose associazioni di cultori di questa “passione” saranno le prime custodi della legge e, più ancora delle sanzioni, sarà il coinvolgimento nel medesimo interesse la miglior garanzia che territorio, persone e memoria abbiano il rispetto che meritano.”
Adesso che abbiamo visto il Perché questo regolamento è stato emanato vediamo nei dettagli degli articoli cosa è richiesto da coloro che desiderano avere questa autorizzazione, gli obblighi e le sanzioni.
Esegesi della legge
L’allegato A contiene 7 articoli e i relativi commi che chiunque voglia avere questa autorizzazione deve conoscere e rispettare. Gli articoli sono semplici ma fondamentali .
Innanzitutto come dice l’Articolo 1 al comma 3 i reperti NON devono trovarsi nel sottosuolo. Devono essere individuati a vista o affioranti dal suolo. “Devono essere recuperati con l’uso delle mani o con piccole movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l’utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l’esclusione assoluta di operazioni di scavo.” Questo articolo è importantissimo per noi perché capiamo che questa autorizzazione non è il lasciapassare alla ricerca selvaggia o un autorizzazione agli scavi. Come dice il testo possiamo utilizzare le attrezzatura utili a localizzare e individuare il reperto, magari con l’uso di un Metal Detector, ma non possiamo in nessun modo scavare nel sottosuolo per recuperare un oggetto. Va da se che pochi centimetri di fogliame o materiale di deposito possiamo toglierlo ma saremmo fuori dai termini di legge se usassimo vanghe, zappe, pale o altro per fare buche profonde nell’intento di ricercare l’oggetto. Le sanzioni che possono essere applicate se trovati a violare questo articolo vanno dai 100,00 euro ai 1.000,00 euro. Ricordiamo inoltre che l’autorizzazione non consente nessun distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli né alcuna rimozione di cippi e monumenti.
L’articolo uno continua ricordandoci che nel caso ci trovassimo di fronte a resti umani l’attività deve essere immediatamente sospesa e devono essere allertate le autorità, se questo non avvenisse le sanzioni andrebbero dai 500 ai 5.000 euro. I commi successivi ci ricordano che in nessun caso siamo autorizzati alla ricerca in aree archeologiche o cimiteri di guerra. Che avere l’autorizzazione non ci da il diritto di entrare in fondi che non sono di nostra proprietà e che in ogni caso dobbiamo rispettare le altre norme vigenti in materia di beni culturali rimandandoci all’articolo 90 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42). Ci ricorda in particolare che “colui che scopre fortuitamente cose immobili o mobili costituenti “beni culturali” ai sensi dell’ articolo 10 del medesimo codice, ne deve fare denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea delle cose rinvenute, lasciandole nelle condizioni e nel luogo di ritrovamento.”
L’Articolo 2 invece ci ricorda i requisiti che deve possedere il richiedente. In primo luogo può richiedere l’autorizzazione chi ha raggiunto il sedicesimo anno di età. I minorenni che richiedono l’autorizzazione devono avere l’autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà e da questi devono essere accompagnati in ricerca naturalmente anche l’accompagnatore deve essere munito di autorizzazione. Inoltre si devono conoscere le leggi che disciplinano e tutelano i beni culturali, conoscenza dei luoghi teatro di guerra e anche della disciplina sulle armi. Importante sapere che se la ricerca viene fatta su una nostra proprietà non abbiamo necessità di un autorizzazione ma dobbiamo solo darne comunicazione mediante raccomandata A.R. alla Direzione Beni culturali della Regione del Veneto, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità dei fondi. Le sanzioni per chi ricercasse senza regolare autorizzazione vanno dai 500,00 ai 5.000,00 euro.
L’articolo 3 invece ci dice che l’autorizzazione è valida per cinque anni dalla data di rilascio e che la ricerca deve essere fatta con la massima prudenza visto che alcuni reperti potrebbero includere armi oppure ordigni inesplosi. Cosa importantissima da fare ogni anno è la comunicazione alla Direzione Beni Culturali della Regione “una sintetica relazione dei luoghi visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili o cimeli della prima guerra mondiale”.
L’articolo 4 illustra nel dettaglio la procedura da seguire nel caso volessimo richiedere l’autorizzazione. I costi li ritengo onesti, ci aggiriamo intorno ai 200,00 euro (150,00€ per l’autorizzazione, il resto sono bolli) tenendo in considerazione che per 5 anni stiamo tranquilli e in regola con la legge. Onestamente credo che la tranquillità non abbia prezzo e quindi pagare 50 euro annui per non avere problemi nelle nostre uscite col Metal Detector quando cerchiamo cimeli della prima guerra è un costo irrisorio se paragonato con le preoccupazioni che ne derivano quando non si seguono queste piccole e semplici regole. Naturalmente questa autorizzazione non è un “patentino” che ci autorizza ad andare ovunque ma è limitato appunto alla ricerca di reperti risalenti alla grande guerra. Ricordiamo inoltre che i costi vengono notevolmente abbattuti se la stessa autorizzazione è richiesta attraverso le associazioni accreditate dalla Regione Veneto.
Ultimi tre articoli
Gli ultimi 3 articoli descrivono le modalità di rilascio, i titolari del trattamento dei dati e gli organi che hanno il compito di vigilare sull’applicazione della norma, che nel nostro caso sono i Comuni nei rispettivi ambiti territoriali e il Corpo Forestale dello Stato, che ne tengono informata la Regione. L’articolo 7 inoltre ci fa capire quanto è importante per un detectorista o per chi va in ricerca al fine di trovare cimeli di guerra conoscere le leggi che regolano la nostra attività. Crediamo possa essere utile fare una copia delle leggi che ci riguardano e tenerla sempre con noi nello zaino o in macchina nel caso incontrassimo le autorità competenti. Avere le leggi sempre a portata di mano aiuta noi e chi controlla ad avere sempre una visione chiara dei limiti a noi posti e dei diritti nei quali possiamo agire. Ecco le leggi di riferimento:
“legge regionale 17/2011, del codice civile, penale e dei beni culturali e del paesaggio, del T.U.L.P.S. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della Legge 7.3.2001, n. 78: il possesso dell’autorizzazione regionale non esime dagli obblighi e dalle sanzioni di cui agli art. 9 e 10 di tale legge.”
Conclusioni
Speriamo di aver fatto chiarezza. Possiamo dire che questa autorizzazione è valida solo per chi fa ricerca di cimeli della prima guerra mondiale in Veneto, anche se non residente, che non è un patentino che ci autorizza ad usare il Metal Detector in maniera indiscriminata e in aree soggette a vincolo archeologico o paesaggistico. Le regole sono le stesse che ci sono a livello nazionale ma naturalmente la regione Veneto ha introdotto questa autorizzazione che ha come fine ultimo la ricerca di cimeli della Prima Guerra. Ricordate che il rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti da lustro a tutta la nostra categoria. Non ci si arricchisce con un cimelio da poche decine di euro a casa, quindi fate in modo da rispettare tutte le leggi locali e nazionali. Per qualsiasi informazione sentitevi liberi di iscrivervi al nostro gruppo Facebook e di chiedere ciò che più vi interessa, saremo felici di aiutarvi!
Per la MODULISTICA AUTORIZZAZIONE RACCOLTA CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA, seguire il link sottostante:
Francesco Manzella – Federazione Italiana Metal Detecting
Nessuno rispetta i dettami dell’allegato A 2° comma.. Ricordo che tutte le montagne a nord dell’altipiano dei 7 comuni. sono proprietà collettive e come tali soggette alla normativa come proprietà privata. Purtroppo i Comuni interessati non si interessano alla salvaguardia del proprio territorio permettendo quindi scempi di ogni genere..
Scusate,ma non ho visto nessun modulo o indirizzo x iscriversi e fare il pseudopatentno
Abbiamo aggiornato il link in fondo alla pagina, grazie