Violazione proprietà privata – Possiamo spazzolare ovunque?
Amici e soci della Federazione,
sappiamo bene che per un detectorista scegliere la zona da spazzolare può essere delle volte non proprio semplice, ci sono da conoscere vincoli e delimitazioni, ci si deve informare su raccolti e colture per evitare di danneggiarli ma cosa ancora più importante è non invadere la proprietà altrui. Questo forse è il pensiero più importante che un detectorista dovrebbe avere subito dopo essersi accertato se l’area è sottoposta a vincoli paesaggistici, archeologici o ambientali.
Mi capita spesso di leggere i pareri più contrastanti sui vari gruppi o forum, quello che ho ascoltato più spesso è questo:
“La legge dice che possiamo spazzolare nei campi se questi non sono debitamente recintati o se il fondo è aperto o di facile accesso”.
Diciamo che non è del tutto priva di fondamento. Innanzitutto esaminiamo alcuni articoli del codice penale che sono alquanto illuminanti:
Articolo 842 del Codice Civile: “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.”
Come possiamo vedere da questo articolo il fondamento alla frase di prima esiste ma è limitato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE alla pratica dell’attività venatoria da parte di chi ha regolare licenza e nel periodo di caccia. Purtroppo, quindi, non possiamo applicare a noi la frase che dice che è consentito l’accesso ad un fondo se questo non è debitamente chiuso («Chiudere» equivale ad impedire a terzi l’entrata nel fondo, edificando recinti o mura. Art. 841 CC).
Nella ricerca di altre fonti utili a capire meglio se potessimo avere una scappatoia al riguardo, abbiamo trovato un altro articolo interessante e che poteva essere una proroga a quanto detto prima, ma ragioniamoci insieme:
Così come dice l’articolo stesso e la nota a questo articolo, la mancanza della necessità sottolinea l’arbitrarietà della condotta, che dunque non sarà perseguibile qualora questa sia sorretta da un’obiettiva giustificazione che purtroppo come detectoristi non possiamo avere per giustificare una spazzolata in spensieratezza. Viene considerato inoltre integrato il reato in questione qualora la condotta sia posta in essere nei confronti di un fondo che risulta delimitato da cartelli di avvertimento o simili. E quando il codice dice “simili” riporta ad un altro interessante articolo che rafforza la tesi che non è applicabile, almeno per la nostra categoria, l’articolo 842 CP. e i relativi riferimenti secondo cui una recinzione per impedire la caccia deve essere alta almeno 1,80 mt che ne delimiti la proprietà (la cassazione inoltre in una sua sentenza ha stabilito che: “Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente, danneggiando la recinzione, attraverso il fondo altrui.” [Cass. n. 11544/2011]). Questo articolo è anche il più illuminante perchè il più comune e come andremo a vedere anche quello che può farci punire con la reclusione, notate:
Art. 633 CP: “Chiunque invade arbitrariamente (Art. 637 CP) terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.”
In conclusione posso dire che anche questa volta sono stato davvero felice di approfondire questo argomento che, come tutti, ci tocca particolarmente. Le somme che ne traiamo da questi articoli sono semplici e cioè, se non siamo cacciatori autorizzati e nel giusto periodo evitiamo di invadere terreni altrui anche se non debitamente recintati perchè in ogni caso è una violazione punibile e perseguibile. Non ci sono articoli che tutelano il detectorista che invade un terreno altrui o che organizza una spazzolata con amici, inoltre come indicava l’articolo 633 CP se ci si organizza con una decina di amici per una spazzolata (non sono molti, basta essere con due macchine) si può procedere d’ufficio senza la necessità materiale di una denuncia da parte del proprietario del fondo, basta che una pattuglia di passaggio noti la vostra presenza e può procedere con la contestazione del reato. Il consiglio che posso darvi è di essere particolarmente ragionevoli e non pensare che per diritto divino abbiamo facoltà di entrare in ogni luogo solo perchè “stiamo spazzolando e non facciamo nulla di male e non causiamo danni”. In ogni caso cercate prima di chiedere l’autorizzazione al proprietario del terreno e vedrete che i vantaggi saranno molteplici. Innanzitutto probabilmente l’onestà e la cortesia ci faranno guadagnare un posto in più dove andare in ricerca e senza nessuna preoccupazione di beccare il proprietario che nella migliore delle ipotesi potrebbe cacciarci via, secondo avrete una buona reputazione dei proprietari della zona che, possibilmente, si conoscono tra loro e vi vedranno come brave persone rispettose e vi concederanno più facilmente il permesso anche ad andare nei loro terreni, ma cosa più importante risparmierete molti mal di pancia e cattive giornate a voi e non danneggerete la categoria. Ci guadagniamo probabilmente qualche amico e magari un caffè per raccontare le nostre esperienze avute col Metal Detector! Questa cosa è importantissima perchè continueremo a dare luce positiva sulla nostra passione e questo darà anche a voi la possibilità di parlarne e farvi un buon nome nella comunità.
Naturalmente non penso di avere la verità assoluta e sarò felice di sentire i vostri pareri al riguardo. Un saluto e grazie per essere quì, speriamo di esservi sempre utili.
Francesco Manzella – Federazione Italiana Metal Detecting