PARTE SECONDA – A tutela dei beni culturali nazionali e verso un rafforzamento della legalità

Nel dicembre 2016 portammo all’evidenza quanto riportato nell’articolo al seguente link:  https://fimd.it/a-tutela-dei-beni-culturali-nazionali-e-verso-un-rafforzamento-della-legalita/, che scaturiva da un comunicato ANSA nel quale si evidenziava che l’allora Ministro Franceschini aveva proposto un Disegno di Legge (DDL) che mirava a rafforzare la tutela del patrimonio culturale ed inasprire le sanzioni per atti illeciti in materia.

A suo tempo il DDL iniziò il suo iter di approvazione per passare prima per la Camera dei Deputati e successivamente per il Senato. Nella sessione della Camera, il disegno di legge (Atto Camera 4220) fu più volte discusso e sottoposto alle varie Commissioni ed infine fu “tradotto” in un compendio di articoli del codice penale con l’istituzione di un nuovo TITOLO VIII-bis del libro II: ”Dei delitti contro il Patrimonio Culturale”) – (qui l’intero iter http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4220&sede=&tipo=).

Il 23 giugno del 2017 il DDL, approvato dalla Camera dei Deputati, fu trasmesso al Senato della Repubblica dove (sotto il N. 2864 – http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45227.htm) avrebbe dovuto essere analizzato, discusso ed eventualmente approvato, MA purtroppo a causa del cambio di Governo l’iter legislativo si interruppe.

Nell’articolato  oltre alla regolamentazione di alcuni reati contro il patrimonio culturale, l’intento d’inasprire le pene circa l’uso di strumenti di rilevazione del metallo, sono stati tradotti in un nuovo articolo del Codice Penale: il 707 bis che, testualmente, recita:Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli. È punito con l’arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge” ………….. dove, come esplicato nei dossier, le zone nelle quali sarà punibile il possesso ingiustificato degli attrezzi da sondaggio o rilevazione sono nello specifico:

  • aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali);
  • zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice);
  • aree sottoposte a verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4 del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici).

L’iter di approvazione interrottosi lo corso anno è stato riavviato lo scorso 9 luglio 2018, con Atto della Camera n. 893 (http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=893-A&sede=&tipo=), nuovamente discusso e recentemente approvato e trasmesso al Senato (con recente notizia sui media del 18 ottobre u.s. – http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50144.htm e come Atto del Senato n.882 http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50801.htm).  Il testo sembrerebbe rimasto invariato, almeno per l’articolo 707-bis. – qualche minore variante in altri articoli.

Aggiornamenti in corso

Ora si attende l’analisi e l’approvazione del Senato e, in seguito, il successivo tramutamento in legge.

In sintesi, permane quanto a suo tempo detto: è una nuova legge che prevede una sanzione penale per tutti coloro che saranno trovati in possesso o ad utilizzare il metal detector in aree da noi, da sempre, definite off-limits dalle quali sappiamo bene di dover stare lontani. Un atto forse un po’ severo per coloro che non faranno attenzione nello scegliere l’area dove praticare il proprio passatempo, ma, contestualmente, una norma chiara, definita e giusta, per tutti coloro che utilizzano il nostro strumento per fini illeciti con lo scopo di depredare il territorio di quei preziosi beni che vogliamo invece vengano rispettati, preservati e valorizzati.

A nostro giudizio rappresenta un segnale forte che fa capire, sempre di più, quanto tutelare i beni culturali del nostro Paese sia importante e quanto la pratica del metal detecting DEBBA essere svolta SEMPRE RESPONSABILMENTE.

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